23) Locke. L' Habeas corpus.
Locke collega l'inaccettabilit della schiavit, principio fondato
sulla natura, con la necessit della propriet privata, a
cominciare dalla propriet del proprio corpo. Inoltre ogni uomo ha
il diritto alla propriet della terra e del lavoro. Ogni uomo pu
possedere quanto  in grado di usare.
J. Locke, Secondo trattato sul governo, paragrafi 27, 32, 36.

Sebbene la terra e tutte le creature inferiori siano comuni a
tutti gli uomini, tuttavia ogni uomo ha una propriet sulla
propria persona: su questa nessuno ha nessun diritto se non egli
stesso. Il lavoro del suo copro e l'opera delle sue mani, possiamo
dire, sono propriamente suoi. A tutto ci che egli ha rimosso
dallo stato in cui la natura lo ha messo e lo ha lasciato, egli ha
mescolato il proprio lavoro, ha aggiunto qualcosa che  suo
proprio, e perci ne ha fatto una sua propriet. Poich lo ha
rimosso dallo stato comune nel quale la natura lo ha posto, con il
suo lavoro egli gli ha aggiunto qualcosa, che esclude il diritto
comune degli altri uomini. E poich questo lavoro  propriet
incontrovertibile di chi lo ha eseguito, nessuno, se non lui, pu
avere un diritto a ci che  ormai legato a questo lavoro, almeno
dove siano lasciate in comune per gli altri cose in quantit
sufficiente e sufficientemente buone.
Ma ora il contenuto pi importante della propriet  la terra
stessa, e non i suoi frutti e gli animali che vivono su di essa:
infatti  la terra che comprende in s e porta con s tutto il
resto. Penso che sia chiaro che anche la propriet della terra si
acquista come nel caso precedente. Quanta  la terra che l'uomo
coltiva, semina, migliora, cura e di cui pu usare il prodotto,
altrettanta  la sua propriet:  come se con il suo lavoro egli
la recingesse, staccandola dal dominio comune.
La misura della propriet  stata ben stabilita dalla natura sulla
base dell'estensione del lavoro umano e di ci che pu tornare
utile alla vita. Infatti nessuno con il proprio lavoro pu
sottomettere tutto o appropriarsi di tutto, n con l'uso pu
consumarne pi che una piccola parte. Perci a questo modo era
impossibile per qualsiasi uomo ostacolare il diritto di un altro o
acquistare per se stesso una propriet tale che recasse
pregiudizio al suo vicino, il quale avrebbe ancora avuto spazio
per procurarsi una propriet cos buona e cos vasta, dopo che
l'altro si era preso la propria, come prima che questo ultimo si
fosse costituito il suo possesso. Questa misura richiudeva la
propriet di ciascun uomo entro limiti molto ristretti, e tali che
ciascuno poteva costituirsi la sua propriet senza recare danno a
nessun altro, nelle prime et del mondo, quando sugli uomini
incombeva pi il pericolo di perdersi, allontanandosi dai loro
compagni nella vasta terra selvaggia che allora esisteva, che
quello di trovarsi allo stretto per mancanza di terra da
coltivare. E la stessa misura pu essere ammessa ancora oggi,
senza pregiudizio di nessuno, per pieno che sembri il mondo...
Questo oso nettamente affermare, che la stessa regola della
propriet, cio che ogni uomo pu possedere quanto  in grado di
usare, avrebbe ancora valore nel mondo, senza limitare nessuno,
perch c' nel mondo terra sufficiente per il doppio degli
abitanti effettivi, se l'invenzione della moneta, e il tacito
consenso degli uomini di dare a essa valore, non avessero
prodotto, sulla base del consenso, l'esistenza di possedimenti pi
grandi e il diritto a essi.
Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1968, volume
tredicesimo, pagine 614-616.
